CONGUAGLIO 2021 PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

 

Ricalcolo bonus e detrazioni entro il 28 febbraio 2022

 

Entro il 28.02 di ogni anno il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio fra le imposte dovute dai dipendenti e le ritenute già operate e versate sui redditi corrisposti in corso d’anno, rendendo così definitiva la tassazione dei normali periodi di paga. In quest’occasione dovranno essere anche calcolate le addizionali regionali e le addizionali comunali all’Irpef che saranno trattenute a rate nell’anno successivo.

 

I sostituti d’imposta devono pertanto determinare il corretto imponibile fiscale e poi assoggettarlo ad imposizione fiscale scomputando le imposte già pagate. A tal fine devono considerare tutti quei redditi che sono fiscalmente imponibili e che sono stati percepiti dal lavoratore durante l’anno di riferimento, inclusi quelli assimilati a lavoro dipendente eventualmente erogati, escludendo i redditi a tassazione separata e gli arretrati che si riferiscono all’anno precedente. Dal confronto tra l’imposta netta complessiva dovuta dal sostituito e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di paga dell’anno si possono determinare due situazioni di conguaglio tra loro alternative: conguaglio a debito, qualora l’imposta netta risulti superiore all’ammontare trattenuto (in tal caso si procederà a recuperare al dipendente la differenza in meno) e conguaglio a credito, qualora le ritenute operate eccedano l’imposta netta rimborsando in tal caso al dipendente l’eccedenza.

 

Ricalcolo Irpef e detrazioni

A fissare la scadenza del 28 febbraio è l’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 che impone ai sostituti d’imposta che applicano la ritenuta d’acconto IRPEF sulle somme corrisposte ai percipienti di effettuare il conguaglio di fine anno tra ritenute operate e imposta dovuta, sulla base dell’importo degli emolumenti erogati nel corso dell’anno, tenuto conto di detrazioni e bonus spettanti a norma dell’articolo 12, 13 e 15 del TUIR.

A livello pratico quindi, le operazioni di conguaglio fiscale sulle somme corrisposte nel corso del periodo d’imposta precedente consentono di determinare l’imposta dovuta sui redditi da lavoro dipendente, così come le addizionali IRPEF regionali e comunali, e in tal caso sarà necessario avere particolare attenzione ad eventuali cambi di residenza avvenuti nel corso dell’anno.

L’insieme delle operazioni di ricalcolo dell’IRPEF possono portare a due diverse situazioni:

Ø     se le imposte trattenute sono superiori a quelle effettivamente dovute, o qualora dovesse emergere la spettanza di bonus o detrazioni non erogate nel corso dell’anno, si determina un conguaglio a credito in favore del dipendente, erogato in busta paga;

Ø     se invece le ritenute applicate dovessero risultare inferiori rispetto all’imposta emersa, si determina un conguaglio a debito. Sarà quindi necessario corrispondere l’IRPEF e le addizionali aggiuntive.

Per quel che riguarda il conguaglio IRPEF a debito, in caso di incapienza delle retribuzioni il lavoratore subirà l’addebito delle somme dovute nelle buste paga dei mesi successivi, e sugli importi differiti si applicherà l’interesse dello 0,50 per cento mensile.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o incapienza delle retribuzioni, l’importo non trattenuto al termine del periodo d’imposta dovrà essere versato entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

 

Bonus Irpef e ulteriore detrazione

Il bonus IRPEF e l’ulteriore detrazione fiscale spettante sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro influenzano le operazioni di conguaglio fiscale da effettuare entro il 28 febbraio 2022.

In merito alle ipotesi di restituzione, le indicazioni operative relative al trattamento integrativo sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E del 14 dicembre 2020.

Al pari di quanto previsto anche per il bonus Renzi, il credito IRPEF e l’ulteriore detrazione fiscale sono riconosciuti al lavoratore sulla base del reddito presunto. Soltanto in sede di conguaglio fiscale, e quindi dopo aver calcolato le somme effettivamente percepite nel corso dell’anno, è possibile verificare l’effettiva spettanza della misura.

Come noto, il bonus da 100 e 80 euro riconosciuto per il taglio al cuneo fiscale si articola in due differenti misure:

-         il trattamento integrativo di 100 euro mensili, ossia il credito IRPEF erogato ai lavoratori dipendenti fino a 28.000 euro di reddito;

-         l’ulteriore detrazione fiscale spettante ai titolari di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

Per quel che riguarda le operazioni di conguaglio fiscale non è venuto meno l’obbligo di restituzione in caso di importo non spettante.

Se quindi le operazioni di conguaglio IRPEF determinano il superamento del limite di reddito per il riconoscimento del bonus di 100 euro, il sostituto d’imposta dovrà recuperare l’importo al netto dell’ulteriore detrazione spettante.

Tale chiarimento vale tuttavia esclusivamente ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta.

Infatti, in caso di recupero del bonus IRPEF pari a 1.200 euro annui per i lavoratori con reddito annuo superiore a 28.000 euro, il sostituto d’imposta dovrà trattenere dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, ma sarà tenuto a riversare l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.

Per quel che riguarda il recupero, in sede di conguaglio, del bonus IRPEF o dell’ulteriore detrazione, la trattenuta in busta paga sarà effettuata in 8 rate di pari importo in caso di importo dovuto superiore a 60 euro.

La rateizzazione è esclusa in caso di recupero delle somme erogate in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di ulteriori retribuzioni.

 

Detassazione premi di risultato

La detassazione è stata riproposta in modo strutturale dalla L. 208/2015 (D.M. 25.03.2016), successivamente modificata con la L. 232/2016; essa, nell’anno 2021, si presenta con le seguenti caratteristiche:

-         misura dell’agevolazione 10% a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

-         requisito: Presenza degli importi previsti da contrattazione collettiva territoriale o aziendale sottoscritti ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 81/2015. Deposito del contratto collettivo secondo quanto indicato dal D.M. 25.03.2016;

-         importo massimo: € 3.000,00 per i premi e le somme collegate alla distribuzione degli utili. Il reddito di riferimento dell’anno precedente non superiore a € 80.000 (reddito di lavoro dipendente al lordo del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva).

Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione ai dipendenti in forza per tutto l’anno precedente a cui ha rilasciato la CU per l’intero anno precedente con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno precedente); ai dipendenti in forza per parte dell’anno precedente a cui ha effettuato un conguaglio complessivo con tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell’anno precedente e ha rilasciato una CU per l’intero anno precedente con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno precedente). In caso di ulteriori redditi di lavoro dipendente non gestiti dal datore di lavoro, il dipendente dovrà comunicare l’eventuale non applicazione della detassazione.

Il datore di lavoro in fase di conguaglio deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. In particolare, con riferimento al lavoratore dovrà verificare se lo stesso non abbia espressamente rinunciato all’applicazione della detassazione ovvero se nell’anno precedente a quello di percezione del premio abbia avuto un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000,00. Con riferimento alle somme correlate alla realizzazione degli incrementi regolamentate nei contratti collettivi di secondo livello applicabili in azienda dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi di risultato per determinare il quantum del premio dovuto e se l’importo del premio di produttività è stato in toto o in parte utilizzato per fruire di uno o più servizi di welfare messi a disposizione. A seconda delle situazioni potrà effettuare operazioni di storno della tassa-zione ordinaria in tassazione al 10% ovvero in senso contrario laddove si verificasse la non applicabilità della tassazione sostitutiva come anche nei casi in cui la tassazione ordinaria risultasse più favorevole.

 

Conguaglio per lavoratori in smart working

In ultimo è necessario considerando le peculiarità del 2021, sul fronte dell’organizzazione lavorativa, e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, complice l’emergenza sanitaria, lo smart working ha preso sempre più piede in molte realtà lavorative, influenzando non solo le organizzazioni aziendali ma anche le operazioni di conguaglio fiscale.

In questa sede si ricorda quindi quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con diverse risposte ad interpello, relative alla possibilità di escludere dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, e quindi dalla tassazione IRPEF, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborso delle spese sostenute per il lavoro in modalità agile.

Con la risposta all’interpello numero 314 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rimborso spese erogato dall’azienda ai lavoratori in smart working è escluso dalla formazione dei redditi da lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario si devono escludere dalla base imponibile solo nel caso in cui il legislatore abbia previsto un criterio finalizzato a determinarne la quota che, riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione;

se non c’è una norma e il legislatore non è intervenuto, come per le spese relative ai periodi di lavoro agile, “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”.

Se invece il bonus erogato ai dipendenti non è calcolato in modo analitico, ma è riconosciuto in maniera forfettaria per i consumi di riscaldamento, elettricità e internet, rientra tra i redditi di lavoro e dovrà essere considerato tra le somme sottoposte a tassazione in sede di conguaglio fiscale, nel rispetto del principio di onnicomprensività dettato dall’articolo 51, comma 1 del TUIR.

 

Assenza per mancanza del green pass

L’art. 3 D.L. 127/2021 ha previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dal 15.10.2021 al 31.12.2021. Qualora il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione con perdita di retribuzione ed altro compenso o emolumento di natura retributiva.

Per l’assenza “ex lege” del lavoratore che non dia diritto ad alcuna retribuzione diretta o differita non spetteranno le detrazioni di imposta in base al principio per cui non si ha diritto alle detrazioni esclusivamente per quelle giornate per le quali non spetta alcun reddito (Circ. MEF 9.01.1998, n. 3).

La regola si riflette anche sul trattamento integrativo per il quale, come chiarito anche dall’AE con la circolare 14.05.2014, n. 9/E, nella verifica della spettanza si deve fare riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

 

Fringe benefit ed erogazioni liberali a 516,46 euro nel 2021

Tra le novità da tenere a mente in sede di conguaglio fiscale 2022 c’è indubbiamente la nuova soglia dei fringe benefit non sottoposti a tassazione, che per il 2020 e per il 2021 è stata portata da 258,23 ero a 516,46 euro.

Si ricorda che i fringe benefit sono uno dei benefici premiali riconosciuti ai dipendenti, che ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Superata la soglia massima di non concorrenza al reddito da lavoro dipendente di beni ceduti e servizi prestati, l’intero valore erogato al dipendente è sottoposto a tassazione in seguito alle operazioni di conguaglio IRPEF.

Si evidenzia inoltre che nessun nuovo incremento è stato attualmente previsto per l’anno d’imposta 2022, e quindi la soglia di esenzione torna al valore ordinario di 258,23 euro.

 

 

08/02/2022

 

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